Art. 4.

      1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni che ne hanno fatto richiesta le risorse del Fondo di cui all'articolo 6.

 

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      2. Nel caso le domande riguardino servizi di telesoccorso e telecontrollo, il decreto di cui al comma 1 è adottato di concerto con il Ministro della salute.
      3. Hanno carattere prioritario, ai fini del finanziamento, i progetti relativi ad aree, anche subcomunali, nelle quali lo scarto tra la media nazionale e locale della popolazione anziana ultrasessantacinquenne superi il 10 per cento nonché i progetti relativi ad aree lontane dai servizi.
      4. I criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 6 tra le regioni sono individuati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.